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La condotta colposa del pedone investito non esclude la responsabilità del conducente
Cassazione civile, sentenza 19/12/2017, n. 30388: lÂ’investitore deve vincere la presunzione di colpa dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno

Il caso. I genitori di una bambina che era stata investita nel cortile antistante la loro abitazione convenivano in giudizio il conducente del veicolo e la sua compagnia di assicurazione perché fossero condannati a risarcire i danni patiti in conseguenza della morte della piccola.

 Il conducente si costituiva in giudizio affermando di essere entrato nel cortile comune per dirigersi alla propria autorimessa a velocità modesta e con ogni attenzione e che la bambina, su un triciclo, sarebbe “spuntata” improvvisamente da dietro l’auto del padre, indebitamente parcheggiata nel cortile. La compagnia assicuratrice aderiva integralmente alle difese del conducente.

I soccombenti lamentavano la violazione dell’art. 2054 c.c. da parte dei Giudici di merito, i quali non avrebbero in alcun modo tenuto in debita considerazione la reale portata della norma ed il mancato superamento – nella prospettazione dei ricorrenti – della presunzione ivi prevista.

Secondo la Corte, l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.

Per applicare correttamente l’art. 2054 c.c., i Giudici di merito avrebbero dovuto non solo ricostruire l’evento dal punto di vista del comportamento della bambina mentre era sul triciclo, ma avrebbero dovuto altresì affrontare in modo specifico e determinato il profilo delle manovre di emergenza e comunque dell’adeguamento, da parte del conducente, della sua condotta così da porre in essere tutte le cautele esigibili nella situazione in cui era venuto a trovarsi.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso dei genitori relativamente alle doglianze riguardanti l’art. 2054 c.c., rinviando la decisione di merito ad un’altra sezione della Corte di Appello di Brescia.

Consulta la sentenza n. 30388/2017, Cassazione civile

 


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