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LĀ’assicurazione risarcisce nonostante il fermo amministrativo del veicolo
Tribunale di Napoli, 27/5/2017, n. 6249: lĀ’impresa liquida il danneggiato ma ha diritto di rivalsa

Alla guida del proprio ciclomotore viene tamponato da un’auto e chiede al giudice di condannare in solido e/o alternativamente a risarcire tutti i danni da lui subiti per le lesioni personali riportate nell’evento, sia il proprietario del veicolo che la compagnia assicuratrice di quest’ultimo.

L’impresa perņ si oppone ricordando come al momento del sinistro il mezzo assicurato fosse in fermo amministrativo e che, quindi, secondo contratto, non avesse l’obbligo di far fronte al risarcimento richiesto.

Il giudice accoglie, invece, la domanda del proprietario del ciclomotore e ricorda come l’impresa di assicurazione abbia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione e quindi eventualmente la compagnia assicurativa convenuta avrebbe potuto rivalersi contro l’assicurato.

La versione dell’attore viene confermata dalla documentazione prodotta, come il referto del pronto soccorso, e all’unico testimone dell’accaduto, ritenuto utile e sufficiente.

Il giudice ricorda quanto stabilito dalla Suprema corte per la quale «in caso di tamponamento tra veicoli la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054 c.c., sia superata, ex art. 149 d.lgs. n. 267/92, dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale quindi grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento sia derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che puņ consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale».

Consulta la sentenza n. 6249/2017, Tribunale di Napoli


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