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Pubblicità sulle strade: nessun diritto automatico al rinnovo
TAR Emilia-Romagna, sentenza 6/12/2017, n. 809: lÂ’amministrazione deve tutelare lÂ’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale

Il caso. Una società di comunicazione ha richiesto il rinnovo della propria licenza di installazione di un impianto pubblicitario posizionato da alcuni anni in prossimità di una strada provinciale ed in vista di un incrocio. Contro il diniego espresso dalla provincia di Modena l'interessato ha proposto censure al Collegio ma senza successo.

L'impianto pubblicitario, già in precedenza autorizzato dalla Provincia, è posizionato in corrispondenza di una intersezione a “T” e pertanto ricade nel campo di applicazione dell'art. 51 del regolamento stradale.

Il Collegio specifica che il Codice della Strada non tratta diversamente gli incroci a “T” rispetto alle altre intersezioni, a parere del Ministero dei Trasporti, infatti, per intersezione «si intende intersecazione delle correnti di traffico da tutti i lati organizzata in modo da consentire lo smistamento dall'una e dall'altra di esse».
Anche se l'impianto era stato autorizzato la licenza non può essere rinnovata.

Il beneficiario di una autorizzazione «è sempre sottoposto ad un potere di intervento dell'amministrazione, correlato alla tutela del preminente interesse alla sicurezza della circolazione stradale, sicché non può configurarsi una posizione di consolidato affidamento qualora le successive determinazioni dell'amministrazione, espressive del generale potere di riesame, siano – come nel caso di specie – dirette a tutelare l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione».

Consulta la sentenza n. 809/2017, Tar Emilia-Romagna


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