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Automobilista bloccato all’interno della propria auto: può scattare la violenza privata
Cassazione penale, sentenza 30/11/2017, n. 53978: configura il reato di violenza privata parcheggiare l'auto a pochi centimetri da un'altra impendendo al conducente di scendere dal veicolo

Il fatto. Un automobilista parcheggiava la sua auto molto vicino ad un'altra vettura su cui sedeva la “futura” persona offesa. La distanza delle due vetture era tale da non permettere al conducente seduto di scendere dal suo lato, costretto per questo a scendere dal lato passeggero.

A seguito di ciò, veniva istaurato un procedimento penale nei confronti del guidatore accusato di violenza privata ai danni del conducente che non riusciva ad uscire dall’auto.
Il condannato ricorre in Cassazione lamentando che, nella fattispecie, non si era verificata nessuna violenza privata e che non aveva parcheggiato la sua vettura, ma si era solo avvicinato alla persona offesa per discutere.

La Cassazione osserva che per la configurabilità del delitto di violenza privata è requisito della violenza «qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione».

Secondo la Corte il ricorrente, posizionandosi molto vicino al lato dell’autista dell’altra vettura, ha costretto la persona offesa a scendere (dal lato passeggero) per affrontare una discussione con il fine di far spostare l’auto; osserva inoltre che il ricorrente con la sua condotta «ha pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento delle persona offesa» e dichiara inammissibile il ricorso.

Consulta la sentenza n. 53978/2017, Cassazione penale


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