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Codice della strada: accertamento della violazione dei limiti di velocità
Cassazione civile, ordinanza 14/11/2017, n. 26910: il telelaser non deve necessariamente produrre la foto del veicolo

Il caso. Un automobilista impugna il verbale della polizia stradale che gli contestava una violazione del limite di velocità, dolendosi per l’erroneo accertamento eseguito tramite telelaser, per l’inidoneità dello strumento ai sensi dell’art. 345 del regolamento attuativo del C.d.S., in quanto l’apparecchiatura non consentiva di ricavare una fotografia e dunque una dimostrazione della violazione.

Secondo la sentenza, anche se il telelaser non mantiene traccia del veicolo e della sua velocità, la polizia stradale può legittimamente rilevare la violazione dei limiti di velocità mediante il suo utilizzo.

Secondo gli Ermellini, quindi, nel caso del telelaser resta “affidata all’organo di polizia stradale l’attestazione mediante verbalizzazione, assistita da fede privilegiata fino a querela di falso, della riferibilità della velocità al veicolo individuato mediante l’apparecchio“.

Consulta l’ordinanza n. 26910/2017, Cassazione civile


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