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Autovelox: illegittima la multa se l'apparecchio di rilevamento è poco visibile
Cassazione civile, 25/10/2017, n. 25392: la Corte conferma l'illegittimità della sanzione essendo l'autovelox posto al termine di un filare di alberi

Il fatto. Ad un automobilista era stato contestato di aver percorso con la sua autovettura una strada statale alla velocità di 83 km/h in violazione del limite massimo consentito, pari a 50 km/h; tuttavia, il sanzionato deduceva che la postazione di controllo elettronico della velocità non era visibile, giacché collocata dopo un filare di alberi, e che la segnaletica non era stata posizionata con congruo anticipo.

Secondo il giudice a quo, la descrizione dello stato dei luoghi in cui era stato collocato l’autovelox poco visibile, rendeva palese la violazione del combinato disposto degli artt. 142 C.d.S. e 79 del regolamento di esecuzione dello stesso codice.

In Cassazione, il Comune ha dedotto una motivazione “solo apparente” dell’impugnato dictum, “essendo priva di qualsiasi riferimento fattuale oggettivo allo stato dei luoghi”.
Inoltre aveva segnalato che questa fosse priva del riscontro di elementi escludenti. Nel caso concreto, una minore visibilità del dispositivo.

Per gli Ermellini, invece, correttamente il Tribunale avrebbe fatto uso della normativa in materia, in particolare del parametro di cui al 6° co. bis dell'art. 142 C.d.S., alla cui stregua "le postazioni di controllo (...) per il rilevamento della velocità devono essere (...) ben visibili", provvedendo così a una valutazione in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica e assolutamente congrua ed esaustiva.

Inoltre, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., né in quello del precedente n. 4, disposizione che dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Il ricorso viene, tuttavia, accolto in minima parte per erronea regolamentazione delle spese: la Cassazione, pertanto, espunge dall'impugnata sentenza del Tribunale la condanna del Comune al pagamento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,5%.

Consulta la sentenza n. 25392/2017, Cassazione civile


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