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Patente di guida: per circolare è obbligatorio averla con sé, sia per i titolari di patenti italiane che estere
Parere Ministero dell’Interno 13/11/2017, prot. 300/A/8581/17/106/15: contestazione art. 180, commi 1 e 7, art. 116, commi 15 e 17, C.d.S.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza risponde ad un quesito riguardante: Cittadino straniero appartenente all'Unione Europea o ad uno Stato extracomunitario.  Patente di guida non al seguito. Contestazione artt. 180, commi 1 e 7, ovvero 116, commi 15 e 17, C.d.S.

Il Dipartimento fa presente che l'art. 135 del Codice della Strada, contenente disposizioni in materia di circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, prevede che i conducenti muniti di tali patenti sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel C.d.S. e che agli stessi, fatto salvo quanto stabilito in materia di sospensione e revoca, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.

Analoga ipotesi è contenuta nell'art. 136-bis del Codice della Strada per i titolari di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Poi ché l'art. 180 C.d.S. non opera alcuna distinzione tra conducenti titolari di patenti italiane e di permessi di guida rilasciati da Stati esteri, si deve ritenere che la prescrizione del comma I, secondo cui il conducente di un veicolo a motore per poter circolare deve avere con sé la patente di guida, valga sia per i titolari di patenti italiane che estere.

Nel caso prospettato quindi si ritiene applicabile la sanzione di cui all'art. 180, commi 1 e 7, C.d.S ..

Consulta il Parere 13/11/2017, prot. 300/A/8581/17/106/15, Ministero dell’Interno


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