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Guida in stato di ebbrezza: no alla confisca del veicolo
Cassazione penale, 12/10/2017, n. 46969: tra le ipotesi di sanzioni di cui all’art. 186, lett. b), c.d.s. la confisca del veicolo non è prevista

L’imputato ricorre in Cassazione lamentando violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo in relazione al reato contravvenzionale di cui all’art. 186, commi 2 e 2 bis, lett. b), C.d.S..

Secondo la Corte il Tribunale ha correntemente determinato la misura della durata della sospensione, raddoppiando la sanzione minima prevista dalla disposizione legislativa e commisurandola ai profili fattuali della condotta ed, in particolare, al grado del tasso alcolemico riscontrato.

Infatti, in tema di guida in stato di ebbrezza, il raddoppio delle sanzioni da applicarsi in caso di provocato incidente stradale, si riferisce non solo a quelle penali, ma anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Fondato invece il secondo motivo di ricorso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, disposta dal Giudice di merito, non è prevista tra le ipotesi di sanzioni di cui all’art. 186, lett. b), c.d.s..

Consulta la sentenza n. 46969/2017, Cassazione penale


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