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Sospensione della patente: sì al ricorso davanti al Giudice di Pace
Cassazione civile, ordinanza 16/10/2017, n. 24392: la sospensione è inflitta dal prefetto o dal giudice penale a seconda che, dopo l’accertamento del fatto, emerga che sia stato commesso un illecito amministrativo o un reato

Il ricorrente era stato sanzionato a seguito delle violazione dell’art. 187, comma 1, C.d.S., secondo il Giudice di Pace, però, l’accertamento delle fondatezza della sanzione accessoria spettava al Tribunale penale competente per il reato.

Secondo i Giudici di merito, il provvedimento di sospensione della patente era stato emesso ai sensi dell’art. 223 C.d.S. ed era, per questo, possibile proporre opposizione davanti al Giudice di Pace.

Può essere proposta opposizione davanti al Giudice di pace avverso il provvedimento di sospensione della patente, che è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.

Consulta l’ordinanza n. 24392/2017, Cassazione civile


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