Stupefacenti: vietate al Questore le misure di prevenzione

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 75-bis del d.lgs. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) nella misura in cui il medesimo attribuiva al Questore la facoltà di adottare misure di prevenzione nei confronti di soggetti tossicodipendenti già condannati per reati contro la persona ovvero contro il patrimonio. Il Ministero dell’Interno ha quindi diramato una circolare volta a delineare le linee guida per affrontare il cambiamento legislativo introdotto dalla pronuncia della Consulta.

Leggi la circolare 31 maggio 2016

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