Targa Falsificata: se l’automobilista la usa volontariamente interviene il Codice Penale

Circolava con il suo veicolo munito di targa contraffatta quando, durante un controllo di routine, due agenti hanno notato delle anomalie relative alla targa anteriore dell’auto. In particolare, questa non aveva le caratteristiche di rifrangenza proprie delle controparti originali. Tanto basta, secondo la Corte d’Appello per procedere con la condanna a sei mesi di reclusione ai sensi dell’art. 489 C.P.
I motivi di ricorso sono due: innanzitutto la corte avrebbe sbagliato ad applicare il comma 14 dell’art. 100 C.d.S. (contente norme appunto relative alle targhe) che rimanda al Codice Penale, in sede del comma 12, che prevede una semplice sanzione amministrativa. Inoltre la manomissione sarebbe consistita esclusivamente nell’assenza della catarifrangenza e questa, di per sé, non renderebbe impossibile alcun tipo di accertamento o controllo sul veicolo, considerato che la seriealfanumerica corrispondeva ai dati di immatricolazione. Il bene giuridico tutelato dalla norma sarebbe quindi salvo.

Il parere dei giudici: il discrimine fondamentale è la volontarietà

La fattispecie caratterizzante del comma 12 dell’art. 100 del C.d.S. (punibile ricordiamo con sola sanzione amministrativa) è che l’automobilista non abbia alcuna volontarietà nella circolazione del veicolo munito di targa contraffatta. Questa sarebbe quindi contraffatta “a sua insaputa”. Nel caso in questione la volontarietà di utilizzo è emersa, evidente, portando all’applicazione del comma 14, che prevede la condanna ai sensi del Codice Penale e quindi la reclusione.

Consulta la Sentenza n.7614 del 17.2.2017, Corte di Cassazione

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