Trasporti su strada: non è obbligatorio l’esibizione del modulo delle assenze

Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 aveva introdotto il cosiddetto modulo di controllo delle assenze dei conducenti che guidano veicoli muniti di apparecchi di controllo dei tempi di guida e di riposo ai sensi del Regolamento in oggetto. Il modulo in questione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di controllo, doveva poi essere conservato dall’impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferiva.

L’art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

Con la presente circolare si ribadisce, pertanto, l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni.

Leggi il testo della circolare del Ministero dell’interno prto.n. 300/A/5933/16/111/20/3

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