Trasporto di rifiuti: manca l’autorizzazione ma l’imputato è assolto perché il fatto è tenue

Condannato in un primo momento ai sensi dell’art. 256 del Codice dell’Ambiente (“attività di gestione di rifiuti non autorizzata”) propone ricorso in Cassazione. I fatti: l’imputato effettuava un trasporto di rifiuti biodegradabili di cucine e mense con un autoarticolato, considerato non idoneo (a causa della perdita di alcuni liquidi durante il trasporto), e sprovvisto della copia autentica dell’autorizzazione.

I giudici procedono all’accoglimento del ricorso e a annullare la condanna: stabilito che per la perdita di liquidi non vi è responsabilità, resta da considerare l’assenza dell’autorizzazione. Considerato la natura meramente formale dell’infrazione, e che non c’è stata alcuna offensività concreta per l’ambiente, bisogna procedere a riconoscere la particolare tenuità del fatto (art. 131 c.p.p.)  e, conseguentemente, ad assolvere da ogni responsabilità penale.

Consulta la sentenza n. 33297/2017, Corte di Cassazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *