Uso di veicolo fermo per movimentazioni pericolose: è interferenze sulla circolazione stradale

La pericolosità di un veicolo non si relaziona solo con gli eventi tipici della circolazione (marcia, sosta, partenza, ecc.), ma è correlato all’insieme delle sue specificità che globalmente interferiscono con le aree destinate alla circolazione.
La Corte di Cassazione ribadisce che “il ‘veicolo’ dev’essere considerato, in tutte le sue componenti e con tutte le caratteristiche, strutturali e funzionali, che, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del c.d.s., ‘l’uso’ che di esso si  compia su aree destinate alla circolazione – sempreché sia quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo può avere – costituisce ‘circolazione del veicolo’ stesso ai sensi dell’art. 2054 c.c.”.
Questo vale anche nel compimento di attività pericolose (come ad esempio quella avente a oggetto la collocazione di un cavo d’acciaio trasversalmente alla sede stradale) attuate mediante l’immissione di un veicolo nella circolazione sulla via pubblica; e ciò anche qualora, come nel caso di specie, il responsabile abbia determinato una situazione di pericolo per la circolazione stradale attraverso un’utilizzazione solo marginale o accessoria delle proprietà dinamiche del veicolo (come quella di distendere ed eventualmente riavvolgere un cavo acciaio sul verricello del medesimo veicolo), trattandosi in ogni caso di attività che appaiono legate, sia pure in via indiretta o mediata, al compimento di atti di movimentazione di veicoli o di sue parti compiuti nel quadro della circolazione stradale.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione n. 21097 del 19.10.2016

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