Obbligo di assistenza in caso di incidente stradale

In ordine all’obbligo di assistenza in caso di incidente stradale, deve ribadirsi che tale dovere insorge in relazione all’evento a prescindere dall’esistenza o costatazione di un danno effettivo alle persone che vi risultino coinvolte e grava direttamente su colui che si trova coinvolto nell’incidente medesimo, il quale è tenuto ad assolverlo indipendentemente dall’intervento di terzi, senza poter fare affidamento sull’invocato intervento della polizia o di altra autorità già allertate e senza poter delegare terzi, ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolari abilitazioni al soccorso.

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