Rilascio della patente di guida – informazioni, riconoscimento, sostituzione relative alla patente di guida in un paese dell’UE

Riportiamo di seguito un vademecum sulle patenti di guida proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Rilascio della patente di guida

Informazioni sui requisiti di età per il rilascio di una patente di guida di categoria A, A1, A2 e B

Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la patente di guida:

      della categoria A, consente di condurre tutti i motocicli. L’età minima per la categoria A è fissata a 20 anni. Tuttavia, l’autorizzazione a guidare motocicli di questa categoria è subordinata all’acquisizione di un’esperienza di almeno due anni su motocicli con patente di guida della categoria A2. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato ha almeno 24 anni

      della categoria A1 consente di condurre i motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg,  tricicli di potenza non superiore a 15 kW. L’età minima per la categoria A1 è fissata a 16 anni

      della categoria A2 consente di condurre i motocicli motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima. L’età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni

      della categoria B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai motoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. L’età minima per la categoria A2 è fissata a 18 anni

Informazioni sui requisiti di residenza per i cittadini stranieri provenienti da altro stato membro per il rilascio di una patente di guida

 I cittadini provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europea possono ottenere il rilascio della patente di guida in Italia a condizione di avere:

      la residenza in Italia registrata presso i Comuni

      la residenza normale in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 12 della direttiva 2006/126/CE: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Informazioni sulla formazione del conducente e sugli esami per l’ottenimento della patente di guida;

Per conseguire la patente di guida, in Italia, non è necessario frequentare corsi specifici, né teorici, né pratici. Solo per il conseguimento della patente di guida della categoria B è necessario svolgere almeno 6 ore di guida obbligatorie presso un’autoscuola.

Informazioni sulle scuole guida accreditate;

Le autoscuole sono enti privati che operano sotto il controllo diretto di organi pubblici, le Province, al fine di garantire una adeguata formazione didattica ai futuri conducenti. Le tariffe praticate dalle autoscuole sono di libero mercato e non imposte dalla legge.

Informazioni relative ai centri per l’esame di guida

Gli esami sono svolti da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appositamente abilitati a seguito di un corso di formazione (il cui contenuto è fissato dall’allegato IV alla direttiva 2006/126/CE) e di un esame. I candidati devono prenotare gli esami presso un Ufficio della Motorizzazione civile, organo periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presente in ogni capoluogo di provincia.

Informazioni su eventuali controlli medici obbligatori per dimostrare l’idoneità alla guida;

Per conseguire la patente di guida bisogna dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità psicofisica. Il controllo è effettuato dai medici monocratici appartenenti alle seguenti strutture:

     Ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale

     Servizi di base del distretto sanitario

     Ministero della salute

     Ferrovie dello Stato

     Ente militare

     Polizia di Stato

     Corpo nazionale dei vigili del fuoco

     Ministero del lavoro e delle politiche sociali

L’accertamento è demandato ad una apposita commissione medica locale, istituita in ogni capoluogo di provincia, nei riguardi:

     dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze

     di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici

     dei conducenti per i quali è richiesto un accertamento straordinario (revisione) dei requisiti di idoneità psicofisica

     di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico monocratico dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.

     dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE

Informazioni sulla validità della patente di guida;

Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

 Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.

Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Dopo il compimento del 68° anno di età, un conducente munito di patente italiana non può condurre, sul territorio nazionale, un autobus

 Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni

Informazioni sulla validità della patente di guida per i conducenti anziani;

Le patenti delle categorie A e B possono essere rinnovate anche a persone di età superiore a 70 anni. Tra i 60 a 70 anni si rinnovano ogni 3 anni, successivamente al compimento dell’80° anni si rinnovano ogni 2 anni.

 Successivamente al compimento del 65° anno di età, le patenti di categoria C e CE, si rinnovano ogni 2 anni, presso una commissione medica locale. Dopo il compimento del 65° anno di età, per condurre autotreni e autoarticolati di massa superiore a 20 tonnellate è necessario, oltre alla validità della patente di categoria CE, uno specifico attestato della commissione medica locale

 Successivamente al compimento del 60 anno di età e fino al compimento del 68° anno di età, per guidare un autobus è necessario, oltre alla validità della patente di categoria D, anche uno specifico attestato della commissione medica locale. Dopo il compimento del 68° anno di età, un conducente munito di patente italiana non può condurre, sul territorio nazionale, un autobus

Informazioni sui formati accettati per la patente di guida in aggiunta al formato standard UE adottato nel 2013;

I cittadini provenienti da qualsiasi altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo possono condurre, in Italia, con la loro patente di guida, anche di modello non conforme a quello previsto dalla direttiva 2006/126/CE

Informazioni sulle patenti di guida provvisorie e sulle condizioni per il loro utilizzo.

Non è possibile condurre in Italia con una patente di guida provvisoria rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Informazioni sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in altri paesi dell’UE

Le patenti di guida in corso di validità rilasciate in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo consentono di guidare in Italia

Informazioni sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in paesi terzi

Le patenti di guida rilasciate da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo consentono di guidare in Italia a condizione ad esse siano allegate o un permesso di guida internazionale, redatto su modello previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1949 o dalla Convenzione di Vienna del 1968, oppure con una traduzione giurata in italiano della patente. Se il titolare della patente estera ha posto la residenza in Italia da oltre un anno, dovrà ottenere in Italia la patente di guida o per conversione, se la patente è stata rilasciata da uno Stato con cui l’Italia ha concluso accordi di reciprocità, o sostenendo i previsti esami di abilitazione, sia teorico che pratico

Informazioni sul riconoscimento delle patenti di guida rilasciate in altri paesi dell’UE in sostituzione di una patente di guida extra-UE

Le patenti rilasciate da un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo  per conversione di patente rilasciata da uno Stato extra UE consentono di guidare in Italia. Tuttavia, qualora il titolare abbia posto la residenza in Italia da oltre un anno, se la patente è stata ottenuta per conversione di patente rilasciata da uno Stato extra UE con cui l’Italia non ha stipulato accordi di reciprocità, il titolare dovrà conseguire la patente italiana, sottoponendosi ai prescritti esami, sia teorico che pratico

Contatti dell’autorità responsabile

Informazioni sulle patenti di guida possono essere richieste agli Uffici Motorizzazione civile, presenti in ogni capoluogo di provincia italiano

Informazioni sui documenti che un cittadino dell’UE deve presentare per ottenere il riconoscimento della propria patente, inclusi eventuali limiti di tempo

Per convertire una patente di guida di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il titolare della patente stessa deve presentare:

– Istanza su modello 2112 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it

– Attestazione di pagamento di euro 32,00 su conto corrente postale n. 4028

– Attestazione di pagamento di euro 10,20 su conto corrente postale n. 9001

– Patente da convertire in visione e fotocopia

– Traduzione della patente di guida estera

– 2 fotografie

– Attestazione sanitaria del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica (nel caso in cui la patente sia scaduta di validità)

 Sostituzione obbligatoria di patenti di guida

Come previsto dalla direttiva 2006/126/CE, il titolare di patente di guida, senza limiti di validità amministrativa, trascorsi due anni dall’acquisizione della residenza normale in Italia, deve procedere alla conversione della patente posseduta

Informazioni su eventuali obblighi di sostituzione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente UE

Le patenti rilasciate da un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo  per conversione di patente rilasciata da uno Stato extra UE consentono di guidare in Italia. Tuttavia, qualora il titolare abbia posto la residenza in Italia da oltre un anno, se la patente è stata ottenuta per conversione di patente rilasciata da uno Stato extra UE con cui l’Italia non ha stipulato accordi di reciprocità, il titolare dovrà conseguire la patente italiana, sottoponendosi ai prescritti esami, sia teorico che pratico.

Rinnovo o sostituzione di una patente di guida in un altro Stato membro

Può essere detenuta una sola patente di guida UE per volta. Tale patente è rilasciata dalle autorità del paese UE di residenza. Se un cittadino dell’UE si trasferisce in un altro paese dell’UE e la sua patente di guida viene smarrita, rubata, danneggiata oppure giunge a scadenza, è opportuno rinnovarla o sostituirla nel paese dove ha la sua residenza abituale.

Informazioni sui requisiti di residenza per il rinnovo della patente di guida per cittadini stranieri provenienti da altro stato membro;

Per ottenere il rinnovo della patente in Italia, bisogna avere:

– la residenza in Italia registrata presso i Comuni

– la residenza normale in Italia, secondo quanto previsto dall’art. 12 della direttiva 2006/126/CE: il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persone e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto soggiorna alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Informazioni sui requisiti di età (ove presenti) per il rinnovo della patente di guida di categoria A, A1, A2 e B;

Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

Termini per il rinnovo della patente di guida scaduta;

La circolazione con patente di guida scaduta è sanzionata. Trascorsi tre anni dalla data di scadenza della patente il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione al fine di verificare di possedere ancora conoscenze, capacità e comportamenti idonei per condurre, senza pericolo, un veicolo a motore

Informazioni su eventuali controlli medici obbligatori per dimostrare l’idoneità alla guida;

I controlli medici obbligatori sono quelli previsti all’allegato III della direttiva 2006/126/CE

Informazioni sui documenti che un cittadino dell’UE deve presentare per ottenere la sostituzione della propria patente;

Per ottenere il duplicato di una patente di guida di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, il titolare della patente stessa deve presentare:

– Istanza su modello 2112 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it

– Attestazione di pagamento di euro 32,00 su conto corrente postale n. 4028

– Attestazione di pagamento di euro 10,20 su conto corrente postale n. 9001

– Patente da convertire in visione e fotocopia

– Traduzione della patente di guida estera

– 2 fotografie

– Attestazione sanitaria del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica (nel caso in cui la patente sia scaduta di validità)

Informazioni sulla sostituzione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una europea e sui termini da rispettare;

Possono essere convertite, senza obbligo di sottoporre il titolare ad esami di idoneità, solo le patenti di guida rilasciate da Stati extra UE o extra SEE, con i quali l’Italia ha stipulato specifici accordi di reciprocità

Informazioni sui documenti che un cittadino di un paese terzo deve presentare per ottenere la sostituzione della propria patente;

Per convertire una patente di guida di uno Stato terzo, il titolare della patente stessa deve presentare:

     Istanza su modello 2112 in distribuzione presso gli Uffici Motorizzazione civile o scaricabile dal sito www.ilportaledellautomobilista.it

     Attestazione di pagamento di euro 32,00 su conto corrente postale n. 4028

     Attestazione di pagamento di euro 10,20 su conto corrente postale n. 9001

     Patente da convertire in visione e fotocopia

     Traduzione della patente di guida estera

     2 fotografie

     Attestazione sanitaria del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica

Informazioni su eventuali limitazioni all’utilizzo di una patente di guida europea in sostituzione di una patente di guida non europea.

Le patenti rilasciate da un altro Stato dell’UE o dello SEE  per conversione di patente rilasciata da uno Stato extra UE consentono di guidare in Italia. Tuttavia, qualora il titolare abbia posto la residenza in Italia da oltre un anno, se la patente è stata ottenuta per conversione di patente rilasciata da uno Stato extra UE con cui l’Italia non ha stipulato accordi di reciprocità, il titolare dovrà conseguire la patente italiana, sottoponendosi ai prescritti esami, sia teorico che pratico.

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