Approvata la legge di stabilità

La legge di stabilità modifica il codice della strada. Ecco i punti principali:

Autovelox e tutor verranno utilizzati per controllare che gli obblighi assicurativi e la revisione periodica siano rispettati, e per stanare il trasporto irregolare di materiali.
Ciò sarà possibile anche grazie al passaggio al sistema telematico delle banche dati ministeriali consultabili direttamente online.
Le misure entreranno in vigore ufficialmente con l’emanazione del decreto ministeriale attuativo e la correlata omologazione delle strumentazioni.

Pagamento della sosta mediante bancomat, con l’obiettivo di incentivare i pagamenti elettronici, agevolando i cittadini che in tal modo avranno modo di pagare la sosta in maniera più rapida e facile.

Reimmatricolazione delle auto all’estero con l’intento di contrastare tutte quelle immatricolazioni di auto nazionali che vengono effettuate all’estero al fine di evitare di pagare bollo ed eventuali multe. 

 

Riportiamo di seguito parte del testo del ddl stabilità, in attesa che quello definitivo esca in Gazzetta Ufficiale.

Comma 338. A decorrere dall’anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall’articolo  34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall’uso dei mezzi d’opera.
 

Comma 338-bis. All’articolo 201, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

« g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; ».

 

Comma 372-decies. Dopo l’articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:

« ART. 46-ter. — (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali).

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

 

Comma 512-ter. Dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15[1] del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 

Comma 548. Al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « del veicolo stesso » sono inserite le seguenti: « per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA ». 

 

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