Assicurazione auto e risarcimento danni

Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della RCA vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace giacchè nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo, dovendosi tutelare l’affidamento del danneggiato indotto dall’assicuratore con un suo comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento sulla sussistenza della copertura assicurativa.

Per escludere la responsabilità dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.

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