Attestazione di conformità del verbale meccanizzato e segnaletica verticale per la sosta a pagamento

I giudici della Suprema Corte ricordano infatti che, secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, ai sensi dell’art. 201, l’art. 385 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice stabilisce che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che ove il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti: ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale.
In seconda battuta, nella medesima sentenza la Cassazione ribadisce, in conformità a precedente giurisprudenza, che la segnalazione verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull’asfalto.
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione 6.12.2016 n.24999

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