Attività commerciali

In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione e sulla base dell’istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l’autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

Entro il termine di cui al comma 2 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell’autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 6

Vedi il testo della sentenza

 

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di Elena Fiore

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