Autolavaggi rumorosi: spetta al giudice decidere se è reato
La Cassazione accoglie il ricorso del titolare di un autolavaggio che era stato condannato a risarcire le parti civili e a pagare un’ammenda per il reato previsto dall’art. 659, comma 2, c.p..
Per il giudice, all’autolavaggio che supera i limiti di rumore fissati dalla norma, può essere contestato solo l’illecito amministrativo e non il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone.
Consulta la sentenza n. 39454/2017, Corte di Cassazione, sezione penale
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