Banche dati polizia e privacy: il Garante chiede maggiori garanzie per i cittadini

Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso al Ministero dell’Interno due pareri che mirano a disciplinare il trattamento dei dati utilizzati a fini di polizia. Le principali richieste riguardano maggiore trasparenza, per garantire ai cittadini un migliore controllo sui propri dati e permettere eventuali azioni a sostegno dei propri diritti, e più protezione per le banche dati. Definiti inoltre i principi di privacy che gli Uffici e i Comandi di polizia dovranno rispettare.

Il primo parere: trattamento dei dati da parte delle forze di polizia

Il primo dei due pareri, sullo schema di decreto del Ministero dell’interno per l’attuazione dell’art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali, riguarda i trattamento effettuati sui dati dalle forze di polizia. Secondo il Garante i cittadini dovranno sapere quali sono le banche dati utilizzate e quali sono le modalità d’uso (compresi i tempi di conservazione delle informazioni).

Il Garante esprime anche perplessità a proposito dei procedimenti amministrativi per la concessione di autorizzazioni o nulla osta o altri atti di assenso afferenti allo svolgimento di attività, i quali secondo il suo parere non dovrebbero essere considerati “trattamento finalizzati all’attività di polizia”.

Il decreto, superato il vaglio delle Commissioni parlamentari, una volta adottato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dovrà essere inserito come allegato al Codice privacy.

Il secondo parere: i dati personali e l’attività di prevenzione e repressione del crimine

Il secondo parere riguarda uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare le modalità da applicare ai trattamenti dei dati effettuati al fine di prevenire e reprimere il crimine, secondo i principi del Codice privacy. Anche in questo non sono considerati gli atti amministrativi, i cui dati secondo il Garante necessitano di modalità di conservazione e di uso separate rispetto a quelli utilizzati per finalità di polizia.

Fra le richieste del Garante tempi di conservazioni dei dati più brevi (da valutare in base alla finalità del dato raccolto). Più specificatamente, i dati relativi a persone nei confronti delle quali non emerge alcun sospetto o rilievo non possono essere conservati per più di 90 giorni. Si affronta anche il tema dei droni, il cui utilizzo deve essere normato e non può comportare pericoli per la popolazione.

Consulta i pareri n. 74 e n.  86 del Garante della Privacy

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