Catering presso il domicilio del committente

Nella Regione Veneto, nel silenzio della l. reg. n. 29 del 2007, recante la disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il committente può scegliere liberamente il luogo in cui fruire del servizio di catering, ivi compresi i locali nella disponibilità di chi fornisce il servizio.

La Sezione è chiamata a valutare se il tratto distintivo del catering rispetto alla somministrazione ordinaria di alimenti e bevande (ristorazione) sia in alternativa: a) l’effettuazione del servizio in luogo diverso dai locali di produzione degli alimenti o da locali a essi attigui, unitamente alla individuazione di una collettività predefinita ex ante quale beneficiaria del servizio; b) la sola individuazione di una collettività o gruppo predefiniti ex ante, con svolgimento del servizio in luogo non aperto al pubblico in quanto riservato ai soli soggetti individuati dal committente. Nel secondo caso sarebbe consentita l’attività di catering anche qualora il committente indichi quale proprio domicilio per lo svolgimento delle attività di suo interesse un locale nella disponibilità del soggetto che fornisce il servizio di catering. La Sezione ritiene utile precisare che la delimitazione è tutt’altro che agevole o netta, nella ricerca di un punto di equilibrio che, secondo la legge, componga le esigenze sanitarie e di sicurezza con quelle della libera iniziativa economica privata.
​​​​​​​Si consideri poi che il divieto della fornitura del catering presso locali nella disponibilità del soggetto fornitore del servizio, ove prescelto dal committente, non è previsto dalla legge regionale del Veneto né risulta ragionevole o imposto da un’inferenza logica conseguente alle espresse disposizioni legislative. Neppure, in fatto, l’utilizzazione di un diverso locale scelto dal committente offre necessariamente maggiori garanzie quanto alla tutela della salute e alla qualità dei servizi. In definitiva non pare supportato da solide ragioni, testuali o logiche, la scelta di consentire al committente di scegliere liberamente il luogo in cui fruire del servizio di catering, con la sola eccezione dei locali nella disponibilità di chi fornisce il servizio.
​​​​​​​L’elemento distintivo rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), l. reg. Veneto n. 29 del 2007 è uno: l’essere tale servizio rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate, secondo la specifica e distinta definizione contenuta nel medesimo art. 3, comma 1, lettera e). Si aggiunga che in tal modo è privilegiata un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 41 Cost. e del principio della libertà dell’iniziativa economica privata. La Sezione è peraltro consapevole del fatto che, al fine di evitare che abbiano a verificarsi fenomeni elusivi tali da presentare come catering attività in realtà poste in essere con i caratteri sostanziali propri della somministrazione di alimenti e bevande tout court, ci si debba attenere scrupolosamente al precetto contenuto nella stessa legge regionale, laddove, all’art. 3, comma 1, lettera h), individua con adeguata precisione il domicilio del consumatore. Esso consiste nella privata dimora del consumatore/committente, nonché nel luogo in cui egli/ella si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari. L’attività di catering deve quindi essere riconducibile a tali categorie. La corrispondenza tra la situazione di fatto e le astratte fattispecie legislative non potrà di conseguenza che essere oggetto di puntuale scrutinio.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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