Cellulare alla guida: le eccezioni al divieto

A norma dell’articolo 173 comma 2 C.d.S. è vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

Sanzionato il guidatore sorpreso alla guida con “cuffie sonore”, per non aver dimostrato alle forze dell’ordine che il veicolo da lui condotto fosse adibito a trasporto conto terzi.
Secondo i documenti, l’auto guidata dall’uomo assolveva a tale funzione, ma il conducente, al momento del controllo, non è stato in gradi di dimostrarlo.

Ai fini dell’applicazione della deroga legislativa di esclusione del divieto di uso di apparecchi telefonici durante la marcia “ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi” occorre che i veicoli esentati siano “adibiti”, cioè destinati, utilizzati, adattati a un certo uso non essendo sufficiente che il veicolo fosse munito delle corrispondenti caratteristiche tecniche.

Spetta al conducente dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalità previste dalla norma (nel caso di specie, trasporto di persone in conto terzi), non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all’oggetto della società proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi, possa adibirlo ad un uso diverso (e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio).

Per la Cassazione, non risultando dimostrato che al momento del controllo il veicolo era adibito a trasporto in conto terzi, la sentenza non merita censura e il ricorso va pertanto respinto.

Consulta l’Ordinanza n. 24919/2017, Cassazione civile

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