Circolazione: sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 12, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 136/2016

Il Consiglio di Stato del 9 maggio 2018, interpellato dal Ministero dell’interno, ha chiarito – condividendo in tal modo l’orientamento espresso dallo scrivente Ispettorato e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che all’illecito in oggetto introdotto con D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), trova applicazione esclusivamente la disciplina del Codice della Strada.

La sanzione prevista dall’art. 12, comma 1 bis, è applicata dagli organi di Polizia stradale al conducente di un veicolo che, in regime di distacco o di cabotaggio stradale, circoli senza la comunicazione preventiva di distacco o senza avere con sé gli altri documenti previsti dall’art. 10, comma 1 quater (contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/1997 e prospetti di paga) o “con documentazione non conforme alle predette disposizioni”; obbligato in solido per la violazione degli obblighi in questione è il proprietario del veicolo con cui è effettuato il trasporto.

Per tale violazione, assenza di documentazione a bordo, il Consiglio di Stato ha escluso l’applicazione della disciplina della L. n. 689/1981, anche in relazione all’eventuale prosieguo del procedimento sanzionatorio.

Consulta la circolare n. 6262/2018, Ispettorato Nazionale del lavoro

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