Codice della strada e autorizzazione paesaggistica

Un privato inoltra al Comune una richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), per realizzare una cancellata lungo la recinzione del proprio fondo, in quanto collocato in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica, ma l’Ente pubblico la rigetta, dopo aver interpellato il servizio provinciale di viabilità, per incompatibilità del progetto con le norme sulla sicurezza stradale.

Nella fattispecie il privato avrebbe dovuto richiedere apposita autorizzazione all’ente proprietario della strada. Inoltre il progetto depositato collocava il manufatto a soli trenta centimetri dalla pubblica via, mentre l’art. 21 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) e l’art. 26 del relativo Regolamento di esecuzione impongono una fascia di rispetto di almeno tre metri.

A parere dei giudici amministrativi, l’amministrazione comunale, dopo aver rilevato “che l’interessato non avrebbe potuto comunque acquisire legittimamente il definitivo necessario titolo abilitativo sulla scorta dei dati progettuali” bene ha fatto pertanto, in base ai principi di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo – che impongono di valutare ogni istanza nell’ambito di una complessiva compatibilità del progetto a tutto l’insieme di norme di settore applicabili – a disporre il non accoglimento della domanda.

Contrariamente da quanto sostenuto nel ricorso introduttivo quindi, la valutazione paesaggistica, per quanto autonoma, non può essere completamente separata dalle altre variabili che concorrono a definire il quadro urbanistico del territorio, ivi compresa la disciplina in materia di sicurezza stradale prevista dal Codice della Strada.

Leggi il testo della Sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *