Commercio e autotutela: legittima la competenza del Comandante

IL CASO

In seguito agli accertamenti svolti dalla polizia municipale, un esercente viene sanzionato per non aver rispettato la normativa in materia di vendite promozionali. Ritenendo di essere nel giusto, il privato invia i propri scritti difensivi al Comandante del corpo di Polizia Municipale il quale tuttavia non accoglie tali doglianze ed avvalla, al contrario, l’accertamento svolto dai propri sottoposti. Su ricorso del commerciante, il giudice di pace annullava l’ordinanza-ingiunzione poiché la ritiene lesiva del principio di imparzialità poiché le istanze difensive del ricorrente in primo grado erano state esaminate dal medesimo organo che in seguito aveva applicato la sanzione: il Comandante.

LA DECISIONE

Il giudice d’appello non condivide le conclusioni cui si era giunti in primo grado e ripristina quindi l’efficacia dei provvedimenti sanzionatori adottati dal Comune: nessun contrasto con l’art. 97 Cost. appare configurabile in quanto la dedotta terzietà dell’organo non è richiesta nei casi di richieste di riesame di atti in sede di autotutela. La terzietà è richiesta semmai nel caso di ricorsi giurisdizionali mentre nel caso dell’esercizio del potere sanzionatorio della PA l’autorità che rileva l’infrazione ben può essere la stessa chiamata ad esaminare le difese del trasgressore prima di emettere definitivamente la sanzione.

 

Leggi la sentenza 1870/2016 del Tribunale di Firenze 

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