Commercio su area pubblica: revoca dell’autorizzazione in caso di assenza prolungata

Dopo essersi vista revocare l’autorizzazione al commercio su area pubblica a causa di un periodo di assenza ingiustificato superiore ai quattro mesi, presenta ricorso in Cassazione contro il provvedimento. L’ex titolare del permesso sostiene di aver prodotto un regolare certificato medico, a giustificazione delle assenza relative ai mesi di gennaio e febbraio. Il parere del Comune è che il documento, non essendo stato prodotto in tempo utile (essendo stato consegnato all’ente solo durante il mese di dicembre e non all’inizio o in costanza di malattia), non ha alcun valore e non ottempera allo scopo di giustificare le assenze suddette.

Inoltre secondo i conteggi eseguiti dall’Ente Locale, svolgendosi i mercati un solo giorno a settimana e quindi riferendosi alle settimane di assenza, il limite massimo oltre il quale può essere disposta la revoca ammonta a 16/17 settimane. Le assenze complessive contestate ammontano a 19. Si ridurrebbero a 15 solo nel caso in cui la Corte ritenesse giustificate le assenze del primo periodo, in virtù del certificato medico prodotto.

Quando un’assenza è giustificata

Così non è: l’assenza può ritenersi giustificata solo se motivata in tempi utili a garantire una corretta gestione dello spazio, permettendone la rassegnazione ad altri soggetti interessati. Il tempismo è essenziale anche per consentire all’Ente la verifica della veridicità dello stato di malattia o della causa. Siccome il certificato è stato prodotto con colpevole ritardo, le assenze non possono che ritenersi ingiustificate, da cui la legittimità della revoca dell’autorizzazione al commercio su area pubblica.

Consulta la Sentenza n. 127 del TAR Lombardia, 31/1/2017

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