Concorso di colpa della persona offesa e revoca della patente

Il caso. Una donna viene tratta in giudizio per il delitto di lesioni stradali per aver investito un pedone, non rispettando il semaforo rosso procurandogli lesioni guaribili in 60 giorni. Il reato risultava attenuato dalla circostanza attenuante del concorso di colpa del pedone che a sua volta attraversava con luce semaforica rossa.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza e/o equivalenza dell’attenuante speciale prevista dall’art. 590-bis, comma 7, c.p..
È altresì rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, e 3-ter d.lgs. n. 285/1992, in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono rispettivamente la revoca della patente di guida e l’impossibilità di conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.

Il giudice a quo accoglie entrambe le questioni, sospendendo il processo e rinviando gli  atti alla Corte costituzionale.

Consulta l’ordinanza 8/6/2018, Tribunale di Torino

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