Depenalizzazione reati

Disposizione in materia di depenalizzazione (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante disposizione in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014 – è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale. 
Si ritiene infatti che rispetto a tali illeciti abbia più forza di prevenzione una sanzione certa in tempi rapidi che la minaccia di un processo penale lungo e costoso che per il particolare carattere dell’illecito e per i tempi stessi che scandiscono il procedimento penale rischia di causare la mancata sanzione. 
Lo schema del decreto riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal professor Francesco Palazzo e si articola in interventi sia sul codice penale che sulle leggi speciali.
Il criterio generale seguito è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale (c.d. depenalizzazione cieca).
Restano naturalmente dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Sono i reati in materia di:

– edilizia e urbanistica;
– ambiente, territorio e paesaggio;
– alimenti e bevande;
– salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– sicurezza pubblica;
– giochi d’azzardo e scommesse;
– armi ed esplosivi;
– elezioni;
– finanziamento ai partiti;
– proprietà intellettuale e industriale.

Si segnala in particolare per i suoi benefici effetti la riforma del reato di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo non superi euro 10 mila annui. Si prevede poi la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.  
Alcuni reati sono stati esclusi dalla depenalizzazione:  

– immigrazione clandestina;
– disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
– in materia di stupefacenti: la violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.

Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno cosi determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.

tratto dal sito del Governo


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