Detenzione stupefacenti: principio attivo e aggravante della ingente quantità

In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, c.2 D.P.R. n. 309/1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.
Quadro normativo a parte, il principio espresso dalla Cassazione in numerose sentenze ha valorizzato il dato ponderale del principio attivo di ogni singola sostanza, pur tenendo conto della diversità di ciascuna di esse, adottando un criterio oggettivo, ritenuto più certo di quello fluido (perché esposto a variabili “giurisprudenze” locali), secondo cui la circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall’art. 80, comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui “ratio legis” è da ravvisare nell’incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, sempre secondo l’apprezzamento del giudice del merito.
Nel caso di specie, riguardante il ricorso di due imputati avverso la sentenza che li condannava per la detenzione, in concorso, a fine di cessione a terzi, di kg. 25,3 di sostanza stupefacente, per la Cassazione il ricorso è infondato perché, a prescindere da dato ponderale lordo, tutti gli altri indicatori (la ben più elevata percentuale di principio attivo e la enorme quantità di dosi singole ricavabili, in grado di “invadere” una intera città di provincia in un sol giorno) convergono verso l’integrazione della circostanza aggravante dell’ingente quantità. 
Consulta la Sentenza Corte di Cassazione n. 47978 del 14.11.2016

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