Estinzione del reato ambientale nel caso spontanea rimessione in pristino

L’articolo 62 c.p. (“Circostanze attenuanti comuni”) al comma sesto, prevede una circostanza attenuante nel caso in cui l’autore del reato si sia “prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”; questa circostanza attenuante presuppone che il reato si sia già consumato e quindi, ad evento già verificatosi, interviene il ravvedimento dell’agente che spontaneamente ed efficacemente si adopera per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

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