Farmacie: pianificazione urbanistica e gestione comunale

L’attività di pianificazione, volta ad assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, che il Comune deve esercitare nel rispetto dei criteri dettati dalla legge che regola il potere, non determina in astratto alcuna incompatibilità con la titolarità di sedi farmaceutiche. Il potenziale conflitto d’interessi riguarderebbe il corretto esercizio del potere di localizzazione in concreto esercitato, da sottoporre al vaglio di legittimità amministrativa, per escludere lo sviamento del provvedimento di localizzazione dalla sua causa tipica. Le amministrazioni locali si caratterizzano sempre più quali soggetti economici che agiscono in veste imprenditoriale, senza con ciò perdere il loro ruolo di enti di programmazione e di cura degli interessi pubblici di cui sono affidatari.

La scelta del Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare un’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Per questo motivo, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale.

Leggi la Sentenza del Consiglio di Stato 2 maggio 2016, n. 1658

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