Focus sulle modifiche al C.d.S. (e non solo) introdotte con la recente manovra finanziaria

La cosiddetta manovrina, recentemente convertita in legge con modificazioni (21.6.2017, n. 96) introduce, fra le molte, alcune novità di particolare interesse riguardanti il Codice della Strada. Fra le principali: per gli  anni  2017  e  2018  le  province  e  le  città metropolitane,  in  deroga   alla   legislazione   vigente,   possono utilizzare le quote  previste  dall’articolo  142,  comma  12-ter,  e dall’articolo 208, comma 4,  del  Codice  della  Strada per  il  finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

All’articolo 84, comma 4, lettera b), del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «trasporto di persone, sono inserite le seguenti: «i veicoli di cui all’articolo  87,  comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone».

Introdotte inoltre nuove figure di controllori con funzione di pubblico ufficiale: «Al fine di assicurare il più efficace contrasto  dell’evasione  tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico  possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori.  […] Gli  agenti  accertatori,  nei  limiti  del servizio a cui sono destinati,  rivestono  la  qualità  di  pubblico ufficiale.

Introdotta infine la facoltà di utilizzare la Polizia Locale per servizi a pagamento in favore di terzi. Le spese del personale  di  polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento  di servizi  di  cui  all’articolo  168  del  testo  unico  delle   leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e  di  polizia  stradale necessari allo svolgimento di attività e  iniziative  di  carattere privato  che  incidono  sulla  sicurezza   e   la   fluidità  della circolazione nel  territorio  dell’ente,  sono  poste  interamente  a carico del soggetto privato organizzatore o promotore  dell’evento  e le ore di servizio aggiuntivo effettuate  dal  personale  di  polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai  fini del calcolo degli straordinari  del  personale  stesso. 

Consulta la Legge 21/6/2017 n. 96

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