Frasi oltraggiose al telefono

Mentre il vecchio disposto dell’art. 341 codice penale puniva chiunque offendesse l’onore o il prestigio di un Pubblico Ufficiale, in presenza di lui ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, con la reclusione da sei mesi a due anni, senza richiedere altri particolari requisiti per il concretizzarsi del reato e pertanto rientrava nell’ipotesi di oltraggio a PU anche l’offesa mediante comunicazione telegrafica e/o telefonica, la nuova fattispecie di cui all’art. 341-bis codice penale con formulazione invero infelice prevede la concorrente ricorrenza di più circostanze che quindi devono essere necessariamente tutte presenti al fine della configurabilità del reato in questione.

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