Gestore dei trasporti: qual è il numero minimo di ore che deve svolgere nell’impresa?

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, le imprese di trasporto su strada devono designare una persona fisica che svolga la funziona di Gestore dei trasporti. Questa figura deve:

  1. dirigere effettivamente e continuativamente le attività di trasporto dell’impresa;
  2. avere un vero legame con l’impresa, essendo per esempio dipendente, direttore, proprietario o azionista, o l’amministratore o, se l’impresa è una persona fisica, sia questa persona;
  3. essere residente nella Comunità.

L’impresa può inoltre essere autorizzata dall’autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada senza un Gestore dei trasporti, purché:

  1. indichi una persona fisica residente nella Comunità che sia abilitata, per contratto, ad esercitare le funzioni di Gestore dei trasporti per conto dell’impresa;
  2. il contratto che lega l’impresa alla persona precisi i compiti che questa deve svolgere effettivamente e continuativamente e indichi le sue responsabilità in qualità di Gestore dei trasporti;
  3. la persona diriga, in qualità di Gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese diverse esercitate con un parco complessivo comprendente al massimo cinquanta veicoli;
  4. la persona svolga i compiti precisati solo nell’interesse dell’impresa e le sue responsabilità siano esercitate indipendentemente da qualsiasi impresa per cui l’impresa svolge attività di trasporto.

Orario di lavoro del Gestore dei trasporti

Il Gestore dei trasporti sia esso interno che esterno è tenuto a svolgere le predette attribuzioni in modo effettivo e continuativamente. Tale condizione è presupposto essenziale affinché possa ritenersi sussistente per l’impresa il possesso del requisito d’idoneità professionale.

A proposito dell’orario di lavoro del Gestore, la continuità della direzione dell’attività di trasporto si ritiene concretizzata attraverso una serie di prestazioni lavorative reiterate in misura apprezzabile nel tempo, ma non determinabili. Rilevano anche l’autonomia organizzativa e decisionale, al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti ad esso affidati al momento della sua designazione.

La direzione dell’attività di trasporto si concretizza in presenza di comportamenti o atti – quali ad esempio ordini di servizio, direttive ecc. – direttamente imputabili al Gestore dei trasporti, dai quali si possa desumere concretamente lo svolgimento dell’attività di trasporto dell’impresa presso cui opera, per quanto di sua competenza.

Consulta la Circolare prot. n. 8820 del 15.5.2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *