Guida e droga, certificati medici col contagocce

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Sole 24 Ore  – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
A Roma per l’incidente di Gaia e Camilla gli inquirenti hanno rinunciato a contestare al guidatore l’aggravante della droga: il Codice della strada impone di accertare che la sostanza stupefacente non solo sia nell’organismo, ma anche che stia facendo effetto al momento del fatto. Perciò non bastano le analisi del sangue: occorre una visita medica che riscontri i sintomi tipici di chi è «sotto effetto». Ma non è facile farlo. Si rischia che l’imputato venga assolto e, magari, chieda anche un risarcimento. Ciò spiega perché i medici sono restii a firmare i certificati. a pagina 20
Anche nel 2020 le imprese subiranno i disagi legati alle revisioni dei loro mezzi pesanti: queste operazioni restano di competenza della Motorizzazione, nonostante sia passato ormai un anno da quando è stato previsto il loro affidamento anche alle officine private. Contrariamente alle attese, la manovra 2020 non contiene il correttivo che avrebbe sbloccato la situazione. Nelle ultime settimane sono comunque arrivate altre novità di dettaglio per il settore dell’autotrasporto.

Revisioni

Un anno fa, la legge di Bilancio 2019 (la 145/2018, articolo 1, comma 1049) ha modificato l’articolo 80 del Codice della strada prevedendo che le competenze delle officine private autorizzate a effettuare revisioni fossero estese ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (se non destinati al trasporto di merci pericolose o deperibili in regime di temperatura controllata Atp). Per le modalità dell’estensione, si attende da allora un decreto ministeriale. Che però non arriverà se non verrà corretta la norma.

Infatti, nella versione attuale dell’articolo 80, le officine private possono intervenire solo sui «veicoli». Ma la maggior parte dei mezzi pesanti traina un rimorchio, che giuridicamente è cosa diversa da un veicolo. Dunque, un’impresa che si rivolgesse a un’officina privata potrebbe farsi revisionare solo la motrice: per il rimorchio dovrebbe comunque prenotarsi alla Motorizzazione. Con le conseguenti complicazioni e lungaggini dovute alla scarsa capillarità e alle carenze di personale di quest’amministrazione pubblica.

Così com’è, il sistema resta con i disservizi che penalizzano le imprese e avevano portato il legislatore ad “aprire” ai privati. La necessità di un correttivo alla legge del 2019 era nota. Ma nella manovra 2020 non c’è traccia di un intervento di questo tipo. Si attende di vedere se ci riuscirà a introdurlo in sede di conversione del decreto milleproroghe (Dl 162/2019) o se occorrerà aspettare ulteriormente.

Divieti di transito

Quest’anno il consueto Dm Infrastrutture (il n. 578 del 12 dicembre) che fissa il calendario dei divieti di transito per i mezzi con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate per il trasporto cose fornisce un chiarimento sulle esenzioni. L’articolo 7, comma 3 chiarisce che quando si parla di veicoli esenti dal divieto ci si riferisce anche ai complessi (dunque, motriche più rimorchio) e non solo ai veicoli isolati.

Inoltre, date le difficoltà in Liguria per il crollo del Ponte Morandi e le limitazioni di traffico dovute al degrado della rete autostradale in quell’area, per i veicoli provenienti dal porto di Genova l’inizio dei divieti è posticipato di quattro ore. Per quelli diretti verso questo scalo, la fine del divieto è anticipata di due ore.

Infine, quest’anno sono esentati anche i mezzi diretti al terminal intermodale di Rubiera (Reggio Emilia), che è entrato nella lista delle infrastrutture in posizione strategica.

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