Guida sotto l’influenza di alcool: tutte le novità dalla Cassazione

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione rigetta, ovvero dichiara inammissibili, i ricorsi presentati da tre conducenti condannati per il reato di “guida sotto l’influenza dell’alcool”, previsto e disciplinato dall’art.186 CdS, per sostenere che:

1. L’ ACCERTAMENTO EMATICO EFFETTUATO A DISTANZA DI TEMPO È VALIDO: gli elementi sintomatici rilevati dagli operatori di polizia stradale unitamente al fatto che in seguito al sinistro e senza soluzione di continuità il conducente veniva trasportato immediatamente in ospedale, possono giustificare la validità del prelievo ematico che dimostra lo stato di ebbrezza anche se effettuato a notevole distanza temporale dal momento di accadimento del sinistro.
Leggi la sentenza 21 giugno 2016, n. 25706

2. LA MANCATA VERIFICA DELL’ ETILOMETRO NON INFICIA L’ UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE: il difetto di funzionamento dell’etilometro deve essere provato dall’imputato, anche se l’apparecchio non è stato sottoposto a revisione. Infatti l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle prove acquisite.
Leggi la sentenza 21 giugno 2016, n. 25704 

3. LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO È SEMPRE ESCLUSA DALLE AGGRAVANTI : seppure astrattamente configurabile anche per i reati definiti con diverse soglie di punibilità, può essere esclusa in caso di ebbrezza grave in orario notturno. L’aggravante in questione (reato commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7) denota un elevato grado di colpa nella condotta del reo e pertanto contrasta con lo spirito dell’istituto di favor introdotto con D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
Leggi la sentenza 21 giugno 2016, n. 25699  

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