I delitti di corruzione

La corruzione – da corruptio, nome d’azione di cum e rumpere – costituisce un reato a “concorso necessario”, che si sostanzia in un accordo criminoso tra agente pubblico (corrotto) e privato (corruttore, nei confronti del quale l’art. 321 c.p. estende la stessa pena) avente a oggetto il mercimonio dell’attività funzionale pubblica. Soggetto passivo è solo la P.A.

Continua a leggere l'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *