Identificazione e registrazione degli animali

Il DM dispone che la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali è effettuata esclusivamente in modalità informatica a partire da 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

In sede di prima applicazione del presente decreto e sino alla piena operatività della funzionalità informatica, permane l’obbligo di scortare gli animali durante il trasporto fino alla loro destinazione finale con una copia cartacea del modello informatizzato della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali.

Leggi il DECRETO 28 giugno 2016

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