Il proprietario del veicolo risponde dell’infrazione se non fornisce le generalità del conducente

Il caso. Il ricorrente, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 126-bis e 180 C.d.S. e dei principi della Suprema Corte, sostiene, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 126-bis C.d.S., di aver comunicato tempestivamente, tramite raccomandata, i dati anagrafici propri e del conducente, gli estremi e la copia autenticata della propria patente di guida.

La Suprema Corte conferma quanto è stato messo in luce dai Giudici di merito, ossia che dalla comunicazione inviata non risulta identificabile l’autore della violazione contestata, poiché il ricorrente non è stato in grado di risalire all’effettivo conducente al momento dell’infrazione. Perciò, corretta è stata l’applicazione del principio, nei precedenti gradi di giudizio, in base al quale «in tema di violazioni di norme del codice della strada, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un’infrazione amministrativa», diversamente, «risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento (del veicolo)». La Corte, dunque, rigetta il ricorso.

Consulta la sentenza n. 29593, Cassazione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *