Istanza di rateazione ininfluente

Italia Oggi Sette  – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

L’istanza di rateazione di importi contenuti in cartelle esattoriali, cui va riconosciuta la finalità e l’intento di evitare l’aggravio immediato di un’eventuale procedura esecutiva successiva, non costituisce nè un irretrattabile riconoscimento del debito né mezzo interruttivo della prescrizione. E’ il principio reso dalla Ctr Lazio nella sentenza n. 1329/11/2020, depositata il 27 maggio. La vertenza era nata dall’impugnazione promossa contro un preavviso di fermo amministrativo e le due cartelle esattoriali presupposte, portanti importi omessi per tasse automobilistiche. L’ufficio, preso atto delle doglianze di parte, pur revocando il fermo, insisteva sulla regolarità delle cartelle, relativamente alle quali la contribuente aveva eccepito l’omessa notifica nonché la prescrizione dei crediti portati con le stesse. In primo grado la Ctp romana accoglieva il ricorso proprio su tale ultimo motivo, relativo alla prescrizione, ritenuta ormai decorsa, nel suo termine triennale applicabile al bollo auto, ed annullando le cartelle. La sentenza è stata appellata dall’Agenzia Entrate Riscossione, la quale ha invece insistito sul fatto che il termine di prescrizione di quei crediti non solo non fosse trascorso, ma che ciò era dipeso anche dalla presentazione di apposita istanza di rateizzazione di quelle somme formalmente proposta dalla contribuente.A quest’ultima, continuava l’ufficio, doveva riconoscersi valore di riconoscimento del debito ed effetto interruttivo della prescrizione. Ebbene di avviso opposto è stata la Ctr laziale, che ha infatti rigettato l’appello dell’amministrazione e ribadito l’avvenuta maturazione del termine prescrizionale triennale sulle tasse automobilistiche. All’istanza di rateazione, utile al contribuente soltanto al fine di evitare, nell’immediato, un aggravio di costi ed il procedere in executivis dell’ufficio, non può riconoscersi valore di riconoscimento del debito né di atto interruttivo della prescrizione (cfr. Cass. 3347/2017). Nel caso di specie la prescrizione era stata interrotta da quella che era la notifica, rilevata come regolare, delle stesse cartelle, risultando che dalla stessa, però, con annullamento d’ufficio del provvedimento di fermo, non era seguito alcun atto d’esecuzione, quello sì a valenza interruttiva, essendo ininfluente la rateazione richiesta dalla contribuente. Decorsi pertanto i tre anni dalle notifiche delle cartelle senza che alcun tipo di atto pervenisse dall’amministrazione, il termine di prescrizione doveva dirsi ormai decorso, pertanto i giudici confermavano la sentenza di primo grado e rigettavano l’appello dell’ufficio.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

L. V. proponeva ricorso avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo (…) relativamente a due cartelle di pagamento per la tassa di bollo auto anni 2007 e 2009; eccepiva l’omessa o irregolare notifica del preavviso di fermo, l’omessa notifica delle cartelle, la prescrizione e decadenza dei crediti (…) la Ctp dichiarava cessata la materia del contendere quanto al provvedimento di fermo amministrativo ed annullava le due cartelle esattoriali, ritenendo essere trascorso il termine triennale di prescrizione (…). Propone appello l’Agenzia delle Entrate-Riscossione contestando la sentenza, che non avrebbe accertato la corretta notifica delle cartelle a mezzo del servizio postale, presso la residenza-domicilio fiscale della ricorrente, risultante dal certificato di residenza storico della stessa, in date 18/4/2012 e 11/6/2012; altresì non avrebbe tenuto conto della scadenza del termine per il ricorso e della formazione di un titolo esecutivo, che sarebbe prescrivibile in dieci anni; afferma che il termine di prescrizione sarebbe stato anche interrotto all’istanza di rateazione presentata dalla contribuente, il 16/6/2014; che altresì il fermo amministrati o poteva essere impugnato solo per vizi propri; chiede riformare la sentenza di primo grado e dichiarare la legittimità delle cartelle. V. L. costituitasi, nega di avere effettuato una richiesta di rateizzazione e che la stessa possa avere comunque efficacia interruttiva della prescrizione, affermando essere maturata la prescrizione triennale (…) afferma la correttezza della dichiarazione di prescrizione; chiede la conferma della sentenza di primo grado (…). L’appello è infondato. Premesso che la richiesta di rateizzazione non può considerarsi riconoscimento del debito, ma può essere finalizzata semplicemente ad evitare nell’immediato eventuali aggravi di costi (cfr Cass. 8/2/2017 n. 3347), va rilevata dalla documentazione in atti la corretta notifica delle cartelle in data 18 aprile e 11 giugno 2012, risultando nell’anagrafe indicata la residenza della L. in Sabaudia; tuttavia, a seguito della indicata notifica come valido atto interruttivo della prescrizione, come è noto riprende a decorrere un nuovo termine di prescrizione (art 2945, comma 1 c.c.), che per le tasse automobilistiche è triennale. Pertanto, dandosi atto dell’annullamento d’ufficio del provvedimento di fermo amministrativo, l’eccezione di prescrizione proposta dalla L. risulta fondata, mancando un atto d’esecuzione prima del compimento dei tre anni dalle citate notifiche del 2012. La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con condanna delle Amministrazioni alle spese del grado.(…)

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