Le strutture che non assolvono ad una funzione statica sono escluse dalla disciplina penale

Secondo il costante insegnamento della Corte di cassazione, la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica, prevista dall’art. 64, d.P.R. n. 380 del 2001, si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante; la Suprema Corte, Sez. III  con sentenza n.  14237 del 16 aprile 2021 ha quindi ribadito che sono pertanto escluse dalla disciplina penale le strutture che, secondo la lettera dell’art. 53, d.P.R. n. 380 del 2001, non assolvono ad una funzione statica e quelle costituite da un’unica struttura, come le membrature singole e gli elementi costruttivi che assolvano ad una funzione di limitata importanza nel contesto statico del manufatto.

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