Localizzazione veicoli aziendali tramite dispositivi GPS

Con il provvedimento n. 396/2018 il Garante per la Privacy fornisce chiarimenti in materia di localizzazione dei veicoli aziendali tramite dispositivi GPS e sull’utilizzo di questi sistemi.

Il Garante ha imposto alla società che offre il servizio di geolocalizzazione e all’impresa utilizzatrice di adottare quelle cautele volte a rendere l’utilizzo conforme con le norme sulla privacy.

Il Garante ha ritenuto che le modalità di raccolta delle informazioni, da parte del sistema di geolocalizzazione, non fossero proporzionate rispetto agli scopi evidenziati dall’utente (tra cui quelli di consentire la rapida individuazione del veicolo in caso di richiesta di intervento, di rendere più efficiente la gestione del parco veicolare aziendale e di rafforzare la sicurezza dei dipendenti e dei beni aziendali). Tutto ciò tenendo conto di alcuni fattori:
• La distanza troppo ravvicinata dei rilevamenti della posizione del veicolo (ogni 120 secondi), in contrasto con il provvedimento del Garante del 4 ottobre 2011 secondo il quale “nel rispetto del principio di necessità […] la posizione del veicolo di regola non dovrebbe essere monitorata continuativamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite”
• L’eccessivo periodo di conservazione dei dati raccolti (365 giorni) sempre in relazione alle finalità perseguite, il quale si risolve in un monitoraggio dell’attività dei dipendenti in contrasto con la disciplina sui controlli a distanza.

Altro elemento oggetto di contestazione da parte del Garante alle società di servizio di geolocalizzazione riguarda la cosiddetta “funzione di privacy”, ovvero la mancata adozione di un dispositivo che permetta al conducente di disattivare la posizione geografica del veicolo, ovviamente durante le pause consentite dall’attività lavorativa. In particolare, il Garante ha ritenuto che il sistema fosse “in concreto idoneo a realizzare monitoraggio continuo dell’attività del dipendente, in violazione dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza […]” ritenendo perciò illecito il trattamento dati effettuato dall’impresa utilizzatrice.

Consulta il provvedimento n. 396/2018

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