Lotta alla ludopatia

1. … Il fondamento normativo del potere esercitato dal comune è costituito dall’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, ove si assegna al sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. La portata dei poteri disciplinatori riconosciuti dall’art. 50 è stata recentemente esaminata dalla Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 220/2014. La Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, secondo cui la generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 legittima il sindaco a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, perché tale disciplina è funzionale alle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica (in argomento, tra le altre, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 31.8.2012, n. 1484; TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.4.2010, n. 5619).

2. Le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, che attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell’ente locale, non solo in base alla generale previsione dell’art. 3 del d.lgs. n. 267 del 2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenza sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del t.u.e.l. Né rileva in senso contrario, nel caso di specie, la circostanza che il Sindaco, con l’ordinanza impugnata, non abbia disciplinato l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi, ma gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco. Invero, una volta messa in luce la correlazione tra il potere in esame e le finalità di tutela anche della salute e del benessere dei cittadini, è del tutto ragionevole ritenere che la delimitazione degli orari possa essere effettuata in maniera selettiva, ossia in relazione al tipo di attività svolta all’interno dei pubblici esercizi, delimitando l’orario di svolgimento delle singole attività, come l’attivazione delle apparecchiature da gioco.

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