Macchia d’olio sull’asfalto: se non c’è violazione del C.d.S. il Comune paga

Il conducente di un veicolo perdeva il controllo del mezzo a causa di una macchia d’olio sull’asfalto, finendo per invadere la corsia opposta, scontrandosi con altre due auto. L’organo di Polizia Stradale, sopraggiunto dopo l’incidente, non accertava alcuna violazione del Codice della Strada a carico del conducente del mezzo e in particolare non veniva erogata alcuna sanzione eccesso di velocità.

La Corte d’Appello accertava il concorso di colpa al 50% tra le parti: da una parte la responsabilità dell’amministrazione a causa della macchia d’olio sulla strada, dall’altra il fatto che la vettura tenesse una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.

La Corte di Cassazione procede a assegnare l’intera responsabilità all’ente proprietario della strada: “laddove si assuma che un incidente sia stato ingenerato non da uno scontro tra veicoli ma dalle condizioni della strada stessa, o dalla presenza sulla stessa di materiali estranei idonei a costituire fonte di pericolo per gli utilizzatori di essa (nel caso di specie, la macchia d’olio) grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale tra l’alterazione o la situazione di pericolo esistente sulla strada e il sinistro; raggiunta tale prova del nesso causale, è onere del custode, convenuto in giudizio per il risarcimento, dimostrare l’inidoneità in concreto della situazione a provocare l’incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno”.

Siccome i carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non accertavano alcuna violazione, è onere dell’amministrazione pubblica fornire prova che il conducente del veicolo avesse contribuito al verificarsi del fatto.

Il ricorso è accolto e la causa rinviata per nuovo esame.

Consulta la Sentenza n. 11225, 9.5.2017, Corte di Cassazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *