Mancata esibizione del permesso di soggiorno e del documento di identità

L’art. 6, comma 3, d.lgs. 286/1998 obbliga lo straniero ad esibire i docu­menti che consentono l’identificazione ed il controllo della regolarità del suo soggiorno in Italia all’ufficiale o agente di pubblica sicurezza che gliene faccia richiesta.
Il nuovo testo dell’art. 6, comma 3, prevede che lo straniero il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello stato, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.

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