Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile

Con la Circolare 6/8/2018 vengono fornite precisazioni sull’attivazione e l’impiego del volontariato di protezione civile durante le manifestazioni pubbliche.

Il VOPC non può concorrere ad assicurare l’espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:
– attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressiai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all’apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell’art. 257-bis del R.D. n, 635/1940 e dell’art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
– servizi di vigilanza ed osservazione
– protezione delle aree interessate dall’evento mediante controlli e bonifiche
– controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
– adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.

Al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l’intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell’aut0rità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli ll e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.062016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l’uso di palette dirigitraffico.

Consulta la Circolare 6/8/2018, Presidenza del Consiglio dei Ministri

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