Niente demansionamento se le mansioni inferiori svolte sono accessorie a quelle principali

Le attività richieste al dipendente pubblico, in modo non prevalente nell’ambio del rapporto di lavoro, pur potendo queste essere considerate inferiori al profilo professionale rivestito, non comportano alcun demansionamento oggetto di risarcimento. In altri termini, le eventuali mansioni inferiori richieste al dipendente, una volta alla settimana o per motivi di collaborazione alla struttura di appartenenza, sono pur sempre da rendere in adempimento di un dovere di solidarietà, cui il lavoratore è tenuto secondo un principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod.civ. In ogni caso, è legittima l’assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori allorquando le stesse abbiano carattere accessorio allo svolgimento dell’obbligazione legittimamente assunta. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n.19419/2020).

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