Non esporre il “cartello di cantiere” è reato penale

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 29213/2017 ricorda che la violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora questo sia prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo stesso, è tuttora punita dall’art. 44, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2011, n. 380, quando è commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori.

Integra il reato anche l’esposizione, in maniera non visibile, del cartello indicante il titolo abilitativo e i nominativi dei responsabili, anche quando esso risulti presente all’interno del cantiere

A riprova di ciò si cita l’articolo 4 della legge n. 47 del 1985, intitolato “vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale“, che prevede, all’ultimo comma, che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria diano immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed al sindaco ove nei luoghi di realizzazione delle opere non fosse esibita la concessione ovvero non fosse stato apposto il prescritto cartello.  

I giudici ricordano infine che la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente dell’attività, rispondendo allo scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori sono o meno stati autorizzati dall’autorità competente.


Consulta la Sentenza n. 29213/2017

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *